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domenica 9 giugno 2013

Iran: la lapidazione per adulterio ritorna nel codice penale

Corriere della Sera
Il Consiglio dei guardiani, organo costituzionale iraniano non elettivo composto da 12 giuristi religiosi incaricato di vagliare tutta la legislazione per accertarne la compatibilità con la Costituzione e la legge islamica, ha reinserito la pena della lapidazione correggendo una bozza precedente del nuovo codice penale iraniano in cui la lapidazione, come pena esplicita per il reato di adulterio, era stata omessa.

Lo ha reso noto Iran Human Rights Italia, riprendendo una denuncia di Human Rights Watch.

Il 27 aprile l’agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr aveva riferito che il Consiglio dei guardiani aveva terminato la revisione e la correzione della bozza del nuovo codice penale e che la normativa sarebbe presto entrata in vigore.

Il Consiglio dei guardiani aveva approvato una precedente versione della bozza del nuovo codice, ma alla fine dello scorso anno aveva deciso di apportarvi ulteriori modifiche prima dell’entrata in vigore.

La versione precedente proponeva l’abolizione delle disposizioni che prevedono la lapidazione a morte come pena per l’adulterio. Peraltro, quella versione avrebbe ancora permesso ai giudici di far riferimento a fonti religiose – tra cui la Sharia e le fatwa (editti religiosi) emesse dal clero sciita di alto rango – che potevano contemplare la lapidazione degli adulteri.

La bozza modificata identifica invece esplicitamente, di nuovo, la lapidazione come forma di punizione per le persone giudicate colpevoli di adulterio o di rapporti sessuali al di fuori del matrimonio.

Il nuovo codice disciplina in modo articolato i casi in cui un’adultera o un adultero possano essere lapidati, impiccati o frustati.

Ai sensi dell’articolo 225, se il tribunale e il capo della magistratura stabiliscono che “non è possibile”, in un particolare caso, applicare la lapidazione, la persona può essere messa a morte con un altro metodo qualora le autorità abbiano provato il reato sulla base delle dichiarazioni rese da testimoni oculari o della confessione dell’imputato.

Il codice riveduto prevede anche che i tribunali che condannano gli imputati per adulterio sulla base della “conoscenza del giudice” (una dottrina notoriamente vaga e soggettiva che permette condanne in assenza di qualsiasi prova concreta) possono imporre la pena di 100 frustate al posto della lapidazione a morte. La pena per le persone giudicate colpevoli di fornicazione o di rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, che coinvolgano una persona non sposata, è di 100 frustate.

In assenza di dati ufficiali, le organizzazioni per i diritti umani stimano che siano almeno 10 le persone, uomini e donne, attualmente in prigione e a rischio di esecuzione per lapidazione in base all’accusa di adulterio. Almeno 70 persone sono state messe a morte con la lapidazione in Iran dal 1980. L’ultimo caso noto si è verificato nel 2009.

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