Il Senato approva il ddl di conversione del decreto legge in materia di esecuzione della pena. Il provvedimento intende dare una prima soluzione al sovraffollamento penitenziario agendo sia sul piano normativo che su quello dell’edilizia carceraria.
Dopo aver respinto le questioni pregiudiziale e sospensiva della Lega è iniziata la discussione generale. Il senatore Francesco Scalia (Pd), intervenuto nella discussione, ha evidenziato che “riaffermare il primato costituzionale della finalità rieducativa della pena, eliminando automatismi ed affidando il trattamento punitivo alla valutazione discrezionale del magistrato, incide non solo sulla dimensione della popolazione carceraria - il problema che stiamo affrontando - ma anche sulla complessiva sicurezza sociale.
È un dato, infatti, che il condannato che espia la pena in carcere recidiva in oltre il 68% dei casi, laddove chi ha fruito di misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva del 19%, che si riduce all’1% fra quanti sono immessi in un circuito lavorativo”.
Scalia ha infine concluso sulla necessità di rivedere la disciplina in materia di custodia cautelare: “Oltre il 40% della popolazione penitenziaria è costituito da persone in attesa di giudizio, persone, cioè, che secondo la nostra Costituzione dobbiamo presumere innocenti e che tali, in larga misura, vengono poi dichiarati all’esito del processo.
Bisogna, quindi, intervenire sul terzo comma dell’art. 275 c.p.p., eliminando la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere per soggetti gravemente indiziati dei reati lì indicati, lasciandola per i soli delitti di mafia: la sola presunzione legale che ad oggi ha superato il vaglio di costituzionalità della Corte.
La custodia cautelare in carcere deve tornare ad essere, nel nostro sistema, l’extrema ratio: la misura cui ricorrere in presenza di esigenze cautelari non fronteggiabili con alcuna altra misura. Questa valutazione deve essere affidata al magistrato e non deve rappresentare il portato automatico e necessitato dell’imputazione per particolari tipi di reato, salvo - come detto - che per i delitti di mafia”.
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