Public Policy
È quanto prevede il Decreto Legge "Semplificazione e crescita", approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri.
Nel caso in cui un detenuto trascorra un periodo superiore a 15 giorni in condizione di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"), il Magistrato di Sorveglianza "dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio".
La norma è contenuta nel capo IV del Decreto, su "Misure urgenti per l'efficienza del processo e per dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 8 gennaio 2013".
La misura scatta qualora il detenuto, personalmente o tramite difensore, presenti istanza. È previsto che "quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale il Magistrato di Sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio".
Stesso trattamento nei casi in cui il periodo trascorso in condizioni disumane sia stato inferiore a 15 giorni, in caso di custodia cautelare o di pena espiata (in questi ultimi due casi l'istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dallo stato di detenzione o di custodia cautelare). Come riportato nei giorni scorsi da Public Policy le coperture, valutati in 5 milioni di euro per il 2014, in 10 milioni per 2015 e in circa 5,3 milioni per il 2016, saranno reperiti attingendo, per il 2014, al fondo dove vengono destinate le sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), e, per gli anni 2015 e 2016, dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Confermata l'estensione ai minori di 25 anni delle misure cautelari, quelle alternative al carcere, previste per i minorenni. Eliminata solo la parte che specificava che le misure cautelari per gli under 25 venivano estese solo per motivi di studio, lavoro o famiglia. Attualmente l'estensione è prevista solo fino a 21 anni di età.
La norma è contenuta nel capo IV del Decreto, su "Misure urgenti per l'efficienza del processo e per dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 8 gennaio 2013".
La misura scatta qualora il detenuto, personalmente o tramite difensore, presenti istanza. È previsto che "quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale il Magistrato di Sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio".
Stesso trattamento nei casi in cui il periodo trascorso in condizioni disumane sia stato inferiore a 15 giorni, in caso di custodia cautelare o di pena espiata (in questi ultimi due casi l'istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dallo stato di detenzione o di custodia cautelare). Come riportato nei giorni scorsi da Public Policy le coperture, valutati in 5 milioni di euro per il 2014, in 10 milioni per 2015 e in circa 5,3 milioni per il 2016, saranno reperiti attingendo, per il 2014, al fondo dove vengono destinate le sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom), e, per gli anni 2015 e 2016, dalla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Confermata l'estensione ai minori di 25 anni delle misure cautelari, quelle alternative al carcere, previste per i minorenni. Eliminata solo la parte che specificava che le misure cautelari per gli under 25 venivano estese solo per motivi di studio, lavoro o famiglia. Attualmente l'estensione è prevista solo fino a 21 anni di età.
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