Il periodo massimo di trattenimento del cittadino extracomunitario all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a 180 giorni. È quanto prevede un emendamento al disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea in materia di immigrazione e rimpatri" approvato in Aula alla Camera.

"Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso - continua l'emendamento - il periodo massimo di trattenimento del cittadino extracomunitario all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a centottanta giorni".
Il cittadino extracomunitario che sia trattenuto per un periodo pari a 180 giorni presso le strutture carcerarie, "può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni". "Nei confronti del cittadino extracomunitario a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche.
Ai soli fini dell'identificazione - conclude il testo - l'autorità giudiziaria su richiesta del questore dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento".
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