Il periodo massimo di trattenimento del cittadino extracomunitario all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a 180 giorni. È quanto prevede un emendamento al disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea in materia di immigrazione e rimpatri" approvato in Aula alla Camera.
L'emendamento era stato presentato da Giuseppe Guerini (Pd). "La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni", si legge nell'emendamento.
"Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso - continua l'emendamento - il periodo massimo di trattenimento del cittadino extracomunitario all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a centottanta giorni".
Il cittadino extracomunitario che sia trattenuto per un periodo pari a 180 giorni presso le strutture carcerarie, "può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni". "Nei confronti del cittadino extracomunitario a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche.
Ai soli fini dell'identificazione - conclude il testo - l'autorità giudiziaria su richiesta del questore dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento".
"Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso - continua l'emendamento - il periodo massimo di trattenimento del cittadino extracomunitario all'interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a centottanta giorni".
Il cittadino extracomunitario che sia trattenuto per un periodo pari a 180 giorni presso le strutture carcerarie, "può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni". "Nei confronti del cittadino extracomunitario a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche.
Ai soli fini dell'identificazione - conclude il testo - l'autorità giudiziaria su richiesta del questore dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il ministro dell'Interno e il ministro della Giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento".
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